Come indicato nella sezione
“
Assemblea degli Azionisti” e in quella relativa allo
Statuto sociale, il
Consiglio di Amministrazione – valendosi della previsione di cui all'art. 19, C II, dello statuto
sociale, che prevede la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello
statuto a disposizioni normative – nel corso della riunione del 19 ottobre 2010, ha adottato le
cosiddette “modifiche obbligatorie incondizionate”, ovvero quelle inderogabilmente dettate dal
nuovo testo legislativo vigente a seguito dell'entrata in vigore della cd direttiva “Shareholders
Rights” (dlgs 27 gennaio 2010 n. 27).
In particolare, in questa sede, si segnalano le modifiche apportate agli articoli 8 – Diritto
di intervento e 10 – Convocazione:
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L'art. 8 dello Statuto, così come modificato ai sensi di quanto sopra descritto,
prevede che possano intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati
in base alle normative applicabili, nei modi e nei termini previsti.
Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto che ha diritto di intervenire all'assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.
La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita
sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione,
ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in
volta indicato nell'avviso di convocazione.
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Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea è convocata ai sensi di legge
presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei modi e nei
termini previsti dalle normative applicabili.