Premessa
La cd “Shareholders Rights” (dlgs 27 gennaio 2010 n. 27), recepisce la direttiva
comunitaria n. 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle
società quotate. In particolare, il decreto modifica gli artt 2366/2373 del codice civile e incide
profondamente sul Dlgs n. 58 del 2008 (TUF), introducendo importanti novità per le società quotate,
con particolare riguardo allo svolgimento delle attività assembleari.
Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione – valendosi della previsione di cui all’art. 19,
C II, dello statuto sociale, che prevede la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti gli
adeguamenti dello statuto a disposizioni normative – nel corso della riunione del 19 ottobre 2010,
ha adottato le cosiddette “modifiche obbligatorie incondizionate”, ovvero quelle inderogabilmente
dettate dal nuovo testo legislativo vigente.
In particolare, sono stati modificati gli articoli 8 – Diritto di intervento, 10 -
Convocazione, 14 – Composizione del Consiglio di Amministrazione, 22 – Collegio sindacale ed è
stato altresì inserito l’articolo 27 - Disposizioni transitorie.
Con l’occasione, sono state altresì modificate alcune disposizioni divenute incompatibili,
alla luce della nuova normativa, oppure desuete (si veda il nuovo testo di Statuto nell’apposita
sezione)
Assemblea
Gli Amministratori si adoperano per agevolare la partecipazione da parte dei
soci, ordinari o di risparmio, alle adunanze assembleari di rispettiva categoria.
L'art. 8 dello Statuto, così come modificato ai sensi di quanto sopra descritto, prevede che
possano intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base
alle normative applicabili, nei modi e nei termini previsti.
Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto che ha diritto di intervenire all’assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.
La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita
sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione,
ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in
volta indicato nell'avviso di convocazione.
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, l'Assemblea è convocata ai sensi di legge presso la
sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei modi e nei termini
previsti dalle normative applicabili.
Le caratteristiche delle Assemblee degli Azionisti della Società, in termini di mancanza di
criticità e di snellezza di gestione, hanno consentito di non proporre - allo stato - l'adozione di
un regolamento assembleare. Si segnala, peraltro, che l'art. 2371 del codice civile prevede
espressamente, con riguardo alla presidenza dell'assemblea, che il Presidente verifichi la
regolarità della costituzione, accerti l'identità e la legittimazione dei presenti, regoli il suo
svolgimento e accerti i risultati delle votazioni. In conformità al precitato art. 2371 del codice
civile, in particolare, l'articolo 12 dello Statuto Sociale dispone che il Presidente della
riunione verifichi, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la conformità
delle deleghe alle leggi in vigore, la regolarità della costituzione dell'adunanza, l'identità e la
legittimazione dei presenti; diriga i lavori e adotti le opportune misure ai fini dell'ordinato
andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i
risultati.